Nomina del Giudice di Pace a Sarno, sfida tra due magistrati onorari: il Tar conferma la designazione del giudice Consuelo Ascolese. L’incarico per giudice supplente all’Ufficio giudiziario di Sarno finisce al centro di un contenzioso al Tribunale amministrativo di Salerno. A proporre il ricorso è stato il giudice Michelino Giovannone, già Giudice di Pace a Cava dè Tirreni, che si era opposto alla decisione del Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore, Antonio Sergio Robustella, inerente alla nomina del magistrato Consuelo Ascolese, anch’essa già nel medesimo incarico presso il giudice di Pace di Nocera Inferiore, quale Giudice di Pace supplente a Sarno a seguito di interpello. In particolare, il magistrato ricorrente aveva chiesto l’annullamento del decreto del Presidente del foro di Nocera Inferiore lamentando, in primis, che il giudice designato era stato già destinatario, in precedenza, di un provvedimento di supplenza. In secondo luogo, ha lamentato la violazione dell’attitudine professionale del giudice designato (in quanto il ricorrente ha un carico di lavoro superiore a quello della controinteressata e vanta prestazioni più significative), la violazione dei criteri di individuazione del magistrato onorario supplente (in quanto Robustella avrebbe dovuto preferire Giovannone perché più anziano anagraficamente), nonché la violazione del criterio relativo ai carichi di lavoro, previsto in sede di interpello e subordinato a quello riferito all’anzianità di servizio (poiché il ricorrente ha un carico di lavoro di 200 fascicoli civili mentre la controinteressata di 915 fascicoli civili). In giudizio si sono costituiti il Ministero della Giustizia il Tribunale di Nocera Inferiore e la controinteressata Consuelo Ascolese. Secondo il Tar di Salerno, il ricorrente ha invocato “Le disposizioni previste dalla circolare del Consiglio superiore della Magistratura 13644 dell’8 luglio 2021 ma un’applicazione integrale della predetta circolare impone di considerare, prioritariamente rispetto all’applicazione di ogni altro criterio di preferenza o di valutazione, quanto previsto dal comma 1 dell’ articolo 19”. Ossia, nello specifico, “Tale disposizione premette infatti che, ai fini della selezione del magistrato onorario a cui affidare la supplenza, devono essere valutate prioritariamente le esigenze di funzionalità del Tribunale e dell’Ufficio del giudice di pace”. Dunque, il decreto del Presidente Robustella è sostanzialmente fondato su ragioni afferenti “Alla razionale organizzazione e al prioritario apprezzamento delle esigenze di funzionalità degli Uffici giudiziari”. Per tale motivazione, il Collegio del Tar di Salerno, presieduto dal magistrato Leonardo Pasanisi ha respinto il ricorso e, di conseguenza, confermato al suo posto Consuelo Ascolese.