di Raffaele Vitolo*
Lo Stato sociale è stato accantonato e le scelte politiche per la difesa processuale dei più deboli sono evaporate per via di una discussione sempre più tecnica a discapito della sostanza (dell’effettività del diritto di difesa). Oggi, tra me e me, riscontro delle perplessità inerente al concreto diritto di difesa (ormai) subordinato (sempre di più) alla possibilità economica della persona sottoposta ad indagini o dell’imputato (purtroppo!). Nel 2026 può sembrare una considerazione anacronistica e fuori luogo o semplicemente speculativa, ma, purtroppo, è cruda realtà pratica.
Il processo penale, anche per via delle modifiche apportate dalla riforma Cartabia, si è arretrato sempre di più alla fase antecedente al processo, un cd. “processo a trazione anticipata.” Quindi, la fase antecedente al giudizio gioca un ruolo determinante sul risultato ultimo; pensiamo agli accertamenti tecnici per una prova digitale oppure alle attività del medico legale.
La logica dell’acquisizione dibattimentale, la consolidata (l’ampliamento/portata) prassi dei riti alternativi (es. la messa alla prova nella fase delle indagini), l’acquisizione della prova tecnologica digitale da parte del PM, il meccanismo della giustizia riparativa allontanano sempre la res giudicanda dal segmento pieno di Giurisdizione, cioè il dibattimento. La risoluzione della “questione” nelle “oasi di giurisdizione” semi piene (indagine e udienza preliminare) mettono a dura prova la tenuta dell’impianto prevalentemente accusatorio, verso un modello “misto” o “inquisitorio garantista”.
Nella pratica giudiziaria, tutto ciò, comporta che nella fase delle indagini bisogna avere “la forza economica” per permettersi un consulente in modo da poter esplicare a pieno il diritto di difesa durante un accertamento tecnico.
Una attività estrattiva, un esperimento giudiziale, le perizie che richiedono il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale hanno un costo per lo Stato (che viene sottolineato dagli operatori dell’informazione pubblica), ma nessuno dice che queste attività hanno un costo anche per la persona sottoposta ad indagine o per l’imputato.
Il comma 2 dell’art. 24 della Costituzione sancisce che “La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”. L’inviolabilità è intesa come non derogabile, non negoziabile e non sopprimibile.
Al comma 3 (sempre art.24), prevede che “Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”, in diretta esplicazione dell’art. 2 “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” e dell’art. 3 “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
In concreto, a parte la possibilità del gratuito patrocinio (strumento con delle complessità di accesso: sia in termini di requisiti del soggetto sia proprio il meccanismo di richiesta e di liquidazione), quali sono i mezzi che lo Stato mette a disposizione dell’indagato o dell’imputato (poco abbiente) per poter essere assistito durante gli accertamenti tecnici o durante attività garantita (formula vuota senza la presenza di un tecnico)?
Un esempio classico, secondo me da portare all’attenzione dei lettori, è l’art. 259 c.p.p. “Consulenti tecnici del pubblico ministero”. Al comma 1, “Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera”, inoltre, al comma 2 “Il consulente può essere autorizzato dal pubblico ministero ad assistere a singoli atti di indagine.”
Dalla lettura della norma, rispetto al ragionamento che sto portando all’attenzione, mi vengono due riflessioni immediate: 1. “che non possono rifiutare la loro opera”, sembra banale, però la difesa, spesso, non riesce nell’immediatezza a trovare un consulente che accetti subito l’incarico; 2. Il consulente della procura può assistere a singoli atti di indagine (è una garanzia questa), però va detto che per la difesa difficilmente funzioni così.
In sostanza, l’elaborazione di una strategia difensiva tecnica (medico legale, consulenti, ingegneri) oppure la presenza di controllo/garanzia duranti gli accertamenti oppure la semplice possibilità del difensore di fiducia di poter interloquire con un “consulente esperto” per elaborare realmente la difesa sono tutte cose che la persona “sotto processo” deve potersi permettere dal punto di vista economica; purtroppo, spesso anche dal punto di vista sociale.
Questa problematica ha un’incidenza elevata sulla cognizione e sul risultato della stessa.
La legge è uguale per tutti, ma purtroppo non tutti sono uguali. La difesa non può essere per i ricchi, la difesa penale è inviolabile. Nella nostra epoca, la drammaticità di questo pensiero mi destabilizza, a tratti mi spezza il fiato.
Buona domenica a tutti, e grazie che state leggendo la rubrica con una certa costanza e con elevato affetto.
*avvocato penalista