Stampa questa pagina

Cartelloni pubblicitari, beffa per il Comune di Sarno: la Cassazione chiude la porta al ricorso

27 Giugno 2026 Author :  

Le Sezioni Unite dichiarano inammissibile il ricorso dell'Ente nella lunga vicenda degli impianti pubblicitari. Resta ferma la decisione del Consiglio di Stato favorevole alla Nomea s.r.l., societa' riconducibile all'imprenditore Domenico Rinaldi.

Sarno - Una nuova tegola giudiziaria si abbatte sul Comune di Sarno nella lunga vicenda dei cartelloni pubblicitari.
Dopo anni di atti, ricorsi e contenziosi, la Cassazione non entra nemmeno nel merito della questione e
dichiara inammissibile il ricorso dell'Ente contro la sentenza del Consiglio di Stato favorevole alla societa'
Nomea s.r.l., riconducibile all'imprenditore Domenico Rinaldi.
Una vera e propria beffa processuale per il Comune: l'Amministrazione aveva tentato di portare la partita
davanti alle Sezioni Unite sostenendo che la controversia non dovesse essere decisa dal giudice
amministrativo, ma dal giudice ordinario. Secondo la tesi comunale, infatti, la rimozione degli impianti
pubblicitari abusivi avrebbe avuto natura accessoria rispetto alla sanzione amministrativa prevista dal Codice della strada.

Ma la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 21573/2026 pubblicata il 24 giugno, ha sbarrato la strada al
Comune. Il motivo? La questione della giurisdizione, secondo i giudici, era ormai chiusa: il Comune
avrebbe dovuto sollevarla correttamente e tempestivamente nel giudizio di appello, con uno specifico
motivo di impugnazione. Non lo ha fatto nei modi richiesti e, di conseguenza, sul punto si e' formato il
cosiddetto giudicato implicito.
Tradotto: il Comune ha provato a giocarsi in Cassazione la carta della giurisdizione, ma per la Suprema
Corte quella carta non era piu' spendibile.

La cronostoria

La vicenda nasce nel 2019, quando il Comune di Sarno avvio' il procedimento finalizzato alla rimozione
forzata di diversi impianti pubblicitari ritenuti non autorizzati, installati sia su suolo pubblico sia su suolo
privato. La societa' Nomea s.r.l. impugno' gli atti davanti al TAR Campania - sezione di Salerno,
contestando le note comunali e il diniego di regolarizzazione degli impianti.

Gia' nel 2020 la stampa locale aveva ricostruito il caso parlando di numerosi tabelloni ritenuti fuori legge e
della volonta' del Comune di procedere alla rimozione. In quel contesto venivano richiamati anche il
regolamento comunale dell'imposta di pubblicita' e il piano degli impianti approvati nel dicembre 2018,
strumenti con cui l'Ente aveva inteso disciplinare le postazioni consentite sul territorio.
In primo grado il TAR diede ragione al Comune, respingendo il ricorso della societa'. Ma il quadro cambio'
radicalmente in appello. Con la sentenza n. 7880/2024, il Consiglio di Stato accolse il ricorso di Nomea e
annullo' le note del Comune di Sarno.

Palazzo Spada ritenne carenti le motivazioni degli atti comunali. Per gli impianti collocati su suolo pubblico,
il Comune si era limitato a parlare di 'impianti potenzialmente pericolosi', senza spiegare in concreto le
ragioni di tale pericolosita'. Per quelli presenti su suolo privato, invece, l'Amministrazione aveva richiamatoin maniera generica la mancanza di regolamento o piano generale degli impianti, ritenendola ostativa a
qualsiasi provvedimento autorizzatorio o concessorio.

La beffa e' doppia: resta ferma la pronuncia del Consiglio di Stato e il Comune non
riesce nemmeno a far esaminare nel merito dalla Cassazione la questione della
giurisdizione, perche' la contestazione e' arrivata troppo tardi o comunque non nelle
forme corrette.

Il passaggio in Cassazione

Da qui il ricorso in Cassazione del Comune, che ha provato a ribaltare la prospettiva sostenendo il difetto di
giurisdizione del giudice amministrativo. Ma le Sezioni Unite non hanno accolto l'impostazione dell'Ente.
Secondo la Cassazione, quando il TAR decide una causa nel merito, afferma anche implicitamente la
propria giurisdizione. Se una parte vuole contestare questo passaggio, deve farlo con uno specifico motivo
di appello. Nel caso concreto, il Comune, pur vittorioso in primo grado, avrebbe dovuto proporre appello
incidentale, anche solo in via condizionata, per evitare che la questione si consolidasse definitivamente.

La semplice riproposizione dell'eccezione in una memoria difensiva non e' bastata.
Il risultato e' pesante sul piano processuale: il ricorso del Comune e' stato dichiarato inammissibile e l'Ente
e' stato condannato anche al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione in favore della societa'
controricorrente, liquidate in 4.200 euro per compensi, oltre 200 euro per esborsi, spese generali e
accessori di legge.

Sul piano politico-amministrativo, la vicenda rischia ora di pesare ulteriormente. Secondo quanto gia'
riportato dalla stampa locale, la societa' Nomea avrebbe avanzato anche una richiesta risarcitoria nei
confronti del Comune pari a 1 milione di euro, collegata a un ulteriore contenzioso parallelo definito dal
Consiglio di Stato. Un aspetto distinto dall'ordinanza appena pubblicata, ma che conferma la delicatezza
economica della partita.

La storia dei cartelloni pubblicitari, quindi, non e' soltanto una questione di impianti da rimuovere o
regolarizzare. E' diventata un caso giudiziario e amministrativo che chiama in causa la qualita' degli atti, la
gestione del contenzioso e le possibili conseguenze per le casse comunali.
A chiudere il cerchio c'e' ora anche il fronte risarcitorio: Rinaldi sarebbe pronto a chiedere al
Comune di Sarno 1 milione di euro a titolo di ristoro dei danni, trasformando la beffa processuale
in una potenziale grana economica per le casse dell'Ente.
E l'ultimo passaggio della Cassazione consegna un messaggio netto: nei processi, oltre ad avere ragione
nel merito, bisogna anche saper giocare correttamente le proprie carte nei tempi e nei modi previsti dalla
legge.

Articoli correlati (da tag)