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La cultura giurisdizionale e/o cultura della giurisdizione?

26 Gennaio 2026 Author :  

di Raffaele Vitolo*

Negli ultimi tempi, il dibattito giuridico e politico- spesso per mera contrapposizione- si è sviluppato attorno al concetto della “cultura della giurisdizione” e/o “cultura giurisdizionale”. In questo periodo di campagna referendaria per la riforma costituzionale, le posizioni si sono irrigidite proprio sulla interpretazione del concetto di giurisdizione, in particolare la “lotta” ha come obiettivo l’attribuzione e la contesa della cultura giurisdizionale ad un attore processuale anziché un altro, come se la giurisdizione potesse trascendere dall’ iter processuale penale e da tutti i soggetti processuali ed essere un serie di valori che illuminano solo qualcuno.
La parola “giurisdizione” deriva dal latino iurisdictio, composto da ius (diritto/legge) e dicere (dire/affermare). Insomma, “dire il diritto” e “affermare il diritto” rappresenta l’attività di applicazione delle norme da parte di una autorità nel diritto romano classico.
Nel dibattito pubblico, ricorre sempre di più un immediato collegamento della iurisdictio all’operazione applicativa che attiene – in senso stretto- al giudice. Ma “affermare la legge” – uguale per tutti- è una ambizione/speranza di tutti i soggetti processuali (soprattutto dei cittadini) dall’imputato alla parte civile passando per il magistrato del pubblico ministero. L’applicazione della legge- declinando ed affermando il principio di legalità ordinaria e costituzionale- è la cornice che accompagna l’intero procedimento penale dalla fase delle indagini preliminari fino al procedimento d’esecuzione della pena, ma accompagna – soprattutto- tutti i soggetti coinvolti.
Evitare una erronea applicazione della legge, affermare una giusta interpretazione normativa, eliminare qualsiasi “abuso di diritto”, sono preoccupazioni che responsabilizzano – non solo il giudicante in sede valutativa e poi decisoria- ma tutti i soggetti procedimentali in campo, per esempio: anche il consulente tecnico ha la responsabilità di assumere un comportamento idoneo alla legalità, quindi all’affermazione normativa.
L’affermare il diritto, il dire di diritto, e – più in generale- l’applicazione del diritto (giurisdizione) accompagnano la mente di tutti i soggetti processuali e durante tutto il procedimento al netto dell’attribuzione (in concreto) del potere.
La differenza tra l’organo giudicante e le altre parti processuali è insita proprio nell’applicazione della legge (attività giurisdizionale), alias all’attività logico giuridico decisionale motivazionale.
A modesto avviso dello scrivente, la cultura della giurisdizione, in senso ampio, intesa come “affermare il diritto” - è un faro che guida tutti i soggetti sin dalle fasi embrionali del procedimento; invece, la cultura giurisdizionale, in senso stretto, è quella attività applicativa della legge al caso concreto attraverso un ragionamento logico giuridico motivato, insomma l’obbligo del giudice (il cosiddetto non liquet).
Nel netto delle posizioni politiche e delle argomentazioni giuridiche della modifica costituzionale (che i cittadini sono chiamati a votare a fine marzo), al netto della visione che si può avere in tema di separazione delle carriere, al netto del dibattito sulla rilevanza costituzionale del Consiglio Superiore della magistratura e del sorteggio dei suoi componenti, io non vengo affascinato dalla contrapposizione argomentativa che si forma – dunque- con la polarizzazione antitetica di chi è pro o contro essendo a favore o meno della “cultura della giurisdizione”.
L’ affermazione del diritto (la legge uguale per tutti) è un principio inderogabile ed inalienabile – non solo per tutti gli attori processuali- ma per il cittadino, per il patto sociale, insomma per la società nella sua interezza, senza distinzione.

*avvocato penalista

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