di Danilo Ruggiero
Indennità di esproprio e adeguamento dei prezzi dei lotti industriali nell'area Pip: per il Tar di Salerno l’ex Agroinvest non può chiedere soldi agli imprenditori senza consultare la Cabina di Regia e senza una dettagliata relazione al Comune di Sarno. Ergo, la magistratura amministrativa revoca un decreto ingiuntivo da 61 mila euro nei confronti di un’azienda di via Ingegno. Il caso in questione, risolto con una pronuncia del Tribunale Amministrativo di Salerno, potrebbe essere destinato a diventare un “precedente”, o almeno un orientamento giurisprudenziale, per le decine di fattispecie, analoghe tra di loro, che vedono opposti da una parte l’Agenzia per lo Sviluppo territoriale della Valle del Sarno e dall’altra varie imprese del territorio che, agli inizi del Duemila, acquisirono dei lotti industriali nell’area Pip di via Ingegno e stipularono una convenzione con l’ex Agroinvest Spa. Nella fattispecie, l’Agenzia per lo Sviluppo, a cui nel 2017 è stata affidata dal Comune di Sarno l’attuazione del “Piano di Insediamenti Produttivi”, già in tempi non sospetti, ha iniziato a notificare dozzine di ingiunzioni di pagamento alle imprese dell’area Pip, in ragione degli adeguamenti al prezzo iniziale di assegnazione dei lotti industriali pattuita nella Convenzione con gli imprenditori. Il 29 settembre scorso, perciò, la Seconda Sezione del Tar di Salerno riunitasi in camera di consiglio, è stata chiamata ad esaminare un ricorso per l’opposizione a decreto ingiuntivo, con cui lo stesso Tar aveva condannato una società di via Ingegno al pagamento di 61 mila euro in favore di Agenzia per lo Sviluppo. La magistratura amministrativa, nell’accogliere il ricorso della società ricorrente, nonché revocando la condanna al pagamento del decreto ingiuntivo, ha stabilito “L’omissione del passaggio consultivo dinnanzi alla Cabina di Regia, chiamata obbligatoriamente ad esprimere il proprio parere in merito all’eventuale rideterminazione dei prezzi di assegnazione, inficia inevitabilmente la richiesta stessa di rivisitazione del prezzo, nei termini del conguaglio, dovuto e successivamente ingiunto con l’atto monitorio impugnato”. E, pertanto, il Tribunale ha aggiunto “Ben argomenta la società opponente, nel momento in cui rimarca l’illegittimità dello stesso iter di approvazione del quadro economico generale, evidenziando, peraltro, le ulteriori violazioni procedurali, del pari convenzionalmente pattuite, dell’omessa predisposizione di una dettagliata relazione, da inoltrare al Comune di Sarno, unitamente alla mancata istituzione della stessa Cabina di Regia”. Ed infine "La significatività delle omissioni procedimentali, convenzionalmente pattuite, non è, poi, puntualmente sconfessata in giudizio dalla stessa Agenzia opposta, la quale non si è costituita in giudizio".


