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Incidenti stradali, la Cassazione difende i diritti delle persone diversamente abili

30 Aprile 2016 Author :  

L'abbattimento delle barriere architettoniche, le moderne tecnologie e soprattutto il riconoscimento dei diritti, permettono sempre più spesso alle persone diversamente abili di potersi muovere liberamente per le strade. Molti disabili sono in grado i guidare grazie ad auto modificate, che consentono loro una serie di facilitazioni, ed assicurano una guida sicura e pratica.

Quando si parla di assicurazioni, tuttavia, possono nascere dei dubbi circa la legittimità del risarcimento danni nel caso una persona diversamente abile si trovi alla guida di un'auto normale, ossia non adattata alle proprie necessità. La normativa vigente prevede che la polizza infortuni conducente debba risarcire i danni provocati in un incidente in cui si trova coinvolto un disabile alla guida di un'auto non modificata. Tale tipo di guida, infatti, pur rappresentando un illecito, non è equiparabile ad altre modalità di guida non risarcibili come, ad esempio, la guida senza patente. Il dubbio può sorgere perché, sulla patente di una persona disabile, viene specificata la modalità di guida prevista, ossia con autovettura caratterizzata da adattamenti specifici (proprio come nel caso di persone miopi è specificato l'obbligo di guida con occhiali). Tuttavia, il mancato rispetto dell'obbligo indicato in patente non si traduce in una invalidazione del titolo che ha abilitato alla guida, ma solo ad una mera illiceità alla guida. In altre parole, si tratta di una mancata osservanza degli obblighi previsti dalla legge che non possono essere assimilati al più grave reato di guida senza patente.

Come può nascere il dubbio relativo al rimborso o meno da parte della compagnia assicurativa? Perché si sono verificati casi in cui le compagnie assicurative si sono rifiutate di rimborsare il proprio assicurato in seguito a casi come questi. Ultimamente, con l'ordinanza 6403/2016, la Corte di Cassazione - sesta sezione civile - ha proprio rigettato un ricorso che una compagnia di assicurazioni aveva presentato per contestare una precedente sentenza rilasciata dalla Corte d'Appello di Milano, inerente proprio un caso di guida illecita, ossia di un disabile alla guida di una vettura non modificata secondo quanto riportato sulla patente.

Nel caso specifico la causa è nata in seguito a un incidente che ha visto coinvolti un diversamente abile (con protesi al braccio e in possesso di patente di guida speciale) e terzi. La sentenza in primo grado aveva condannato la compagnia assicurativa del disabile (deceduto in seguito al sinistro) al pagamento per danni a terzi. La compagnia di assicurazione, di contro, aveva contestato tale sentenza evidenziando che la garanzia assicurativa non era operativa nel momento in cui il disabile guidava una vettura non provvista degli specifici adattamenti specificati sulla patente del conducente stesso. Questo portava la compagnia assicurativa ad evidenziare che la guida di un'autovettura non idonea alle condizioni della persona diversamente abile poteva essere equiparata ad una guida senza patente.

Tuttavia, tale equiparazione non può essere considerata valida secondo la Corte di Cassazione per un motivo ben preciso. Quando ci si trova in tema di assicurazione di responsabilità civile connessa alla circolazione, e in particolare alla circolazione di veicoli a motore, esiste una specifica clausola che permette di escludere dalla copertura assicurativa tutti i danni che vengono prodotti da un conducente che non sia abilitato alla guida, ossia tutti i casi in cui si verifichi il caso di guida senza patente (intesa come completa assenza del titolo abilitativo, sospensione o revoca e non come mancanza momentanea del documento, che comunque deve essere obbligatoriamente portato con sé durante la guida). Tale clausola, però, non può essere applicata nel caso in cui il conducente presenta una regolare abilitazione alla guida ma non abbia rispettato eventuali specifiche cautele o prescrizioni imposte dal codice della strada e riportate in patente. Inoltre, ad evidenziare che la guida di un veicolo non idoneo o comunque differente rispetto a quello richiesto dallo stato fisico del conducente non può essere considerato una guida senza patente, vi è anche il codice della strada che, nell'articolo 125, comma 4, che sottolinea che in tali casi va applicata la sola sanzione amministrativa pecuniaria, mentre non è previsto il ritiro del titolo di guida. Proprio per questo motivo la situazione specifica, che ha visto protagonista un portatore di protesi al braccio, non può essere equiparata ad un caso di guida senza patente.

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