di Danilo Ruggiero
Negato il “Permesso premio Covid” all'ex latitante Pietro Montella, condannato a 20 anni di carcere per omicidio. La Cassazione boccia il ricorso «Nel nostro ordinamento vige il divieto della concessione dei benefici ai condannati pericolosi per la società». Pietro Montella, 62enne originario di Nocera Inferiore, detenuto in espiazione di una pluralità di titoli di reato nel carcere di Bologna e condannato dal Tribunale di Salerno per i delitti di rapina aggravata, concorso in omicidio, nonché porto e detenzione di armi, alla pena di 19 anni e 10 mesi, aveva provato a beneficiare del “Permesso premio in deroga” previsto dal decreto legge del 28 ottobre 2020 e recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19». Nel dettaglio, l’excursus delinquenziale del sessantenne risale agli anni 90’, quando Montella era legato ai clan vicini alla “Nuova Famiglia”, l'organizzazione criminale in lotta contro l'egemonia di Raffaele Cutolo. Alle spalle, Montella, ha una condanna a quasi 20 anni di carcere per due omicidi commessi nel 1994. Cosi, anni fa, per non essere imprigionato si rifugiò da latitante a Madrid, dove l’Interpool lo braccò dopo mesi di indagini e a seguito di un mandato di cattura internazionale. L’arresto dell’esponente criminale avvenne ad inizio 2009, quando un volo dell'Alitalia lo riportò nella sua terra d’origine per essere processato dai Tribunali italiani. Pertanto, dopo anni di carcere, i legali del Montella hanno presentato un'istanza di permesso premio in deroga che veniva respinta dal Tribunale di sorveglianza di Bologna, essendo stato il detenuto condannato per la commissione di reati ostativi, rilevanti ai sensi dell'articolo 4-bis dell’Ordinamento penitenziario. Contro la decisione del Tribunale di Sorveglianza, Montella ha presentato ricorso per Cassazione chiedendo l’annullamento dell’ordinanza che, secondo i legali del ricorrente, non aveva tenuto conto del processo rieducativo intrapreso e del riconoscimento della sua collaborazione processuale. La prima sezione della Cassazione, presieduta dal magistrato Angela Tardio, ha però respinto il ricorso e negato la concessione del beneficio, in quanto «Alla regola generale fanno eccezione le ipotesi in cui il detenuto è stato condannato per uno dei delitti di cui all'articolo 4-bis dell’ Ordinamento penitenziario, per i quali i permessi premio in deroga non possono essere concessi, e che risulta correttamente applicata al caso di specie dal Tribunale di sorveglianza di Bologna. Né appaiono pertinenti i richiami difensivi alla ratio del decreto legge del 28 ottobre 2020- secondo cui tale disposizione era stata introdotta dal legislatore italiano per fronteggiare l'emergenza pandemica per consentire ai detenuti di beneficiare di permessi premio straordinari, accelerando il processo di reinserimento sociale del condannato che già beneficia di misure trattamentali extracarcerarie - atteso che tali richiami non tengono conto del bilanciamento, connaturato a tutte le misure alternative alla detenzione, tra le finalità rieducative della pena e le esigenze di difesa sociale, che assumono un rilievo preminente nelle ipotesi di elevata pericolosità sociale».


