di Danilo Ruggiero
Giudice di pace a Sarno: il cancelliere fa ricorso contro il Ministero per aver svolto mansioni superiori rispetto a quanto stabilito dal suo contratto di lavoro. Ha vinto e ora il Dicastero della Giustizia dovrà risarcirlo. Ha prestato servizio all'ufficio del Giudice di Pace di Sarno fino al gennaio dell’anno 2015 l’ex cancelliere, S. M., il quale ha portato in giudizio- innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro- il Ministero della Giustizia per vedersi riconoscere un corrispettivo economico per lo svolgimento di mansioni superiori. L’ex cancelliere in servizio a Sarno, difeso dall’avvocato Paolo Diodati, era stato costretto a diventare un vero e proprio “tutto fare” nell’ufficio del Giudice di Pace di via prolungamento Matteotti, a causa della carenze di figure preposte allo svolgimento delle varie attività giudiziarie. Nel caso di specie, stando a quanto lamentato nel ricorso, per via dell’assenza della figura di un cancelliere dirigente di una qualifica “C2”,(attualmente "F1") il dipendente si era visto “costretto” a svolgere mansioni superiori a quella di appartenenza, ossia a dover svolgere compiti da responsabile dei servizi amministrativi, contabili, gestione patrimoniale dei beni, servizi economato e relativi registri, campione civile, statistica relativa, registro del personale, tenuta delle spese di ufficio, trasmissione fatture. A queste si andavano ad aggiungere anche compiti da fotoriproduttore e addetto ai fax, alla pubblicazione e deposito di sentenze e decreti ingiuntivi; nonché quelle di assistenza all’udienza, rilascio copie conformi, servizio di sportello. Tali mansioni superiori erano state svolte in maniera prevalente sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo. Ergo, a conclusione del procedimento di primo grado, in cui il Ministero della Giustizia si è costituto a mezzo del proprio difensore, il Tribunale di Nola ha accolto il ricorso dell’ex cancelliere stabilendo che il dipendente ha realmente svolto mansioni del profilo del funzionario giudiziario. Per l'effetto di ciò, il Ministero convenuto in giudizio è stato condannato a corrispondere al ricorrente le differenze sul trattamento economico, maturato nei periodi in cui ha svolto l’attività lavorativa. Il magistrato del lavoro, nel dettaglio, ha considerato infondata l’eccezione del Ministero di compensazione con quanto percepito dal dipendente a titolo di indennità di udienza, giacché, nell’Area Funzionale "C" rientravano i lavoratori che compiono «tutti gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del cancelliere, compresi quelli di eventuale pertinenza della professionalità inquadrata nella posizione economica più elevata dell’area immediatamente inferiore», mentre alla figura del Funzionario di cui alla Terza Area sono assegnati “tutti gli atti attribuiti alla competenza del cancelliere".


