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Responsabilità sanitaria e ritardo terapeutico: la Cassazione ribadisce la centralità della tempestività dell’intervento

19 Dicembre 2025 Author :  

(Nota a Cass. civ., sez. III, ord. n. 22661/2025)

La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 22661 del 2025, torna ad affrontare un tema di particolare rilievo nella responsabilità sanitaria: quello della condotta colposa derivante dall’omessa o ritardata esecuzione della prestazione terapeutica dovuta, soffermandosi sia sul nesso causale tra comportamento dei sanitari ed evento morte, sia sui criteri di liquidazione del danno non patrimoniale, con specifico riguardo al danno catastrofale iure hereditatis.

La pronuncia si inserisce nel solco di un orientamento ormai consolidato, più volte analizzato anche dalla dottrina e dalla giurisprudenza commentata sulle pagine dello Studio Cataldi, che valorizza la tempestività dell’intervento sanitario quale elemento essenziale della corretta esecuzione della prestazione medica.

Il principio di diritto

In materia di responsabilità sanitaria, il ritardo ingiustificato nell’esecuzione di un intervento chirurgico necessario, pur a fronte di una diagnosi correttamente formulata, integra una condotta colposa e causalmente rilevante rispetto all’evento morte, qualora risulti che l’anticipazione dell’intervento avrebbe evitato o significativamente ridotto il rischio dell’esito infausto.

È altresì legittimo il riconoscimento del danno catastrofale quando sia accertato che il paziente, rimasto vigile e lucido, abbia percepito il progressivo peggioramento delle proprie condizioni e la prossimità della morte.

La vicenda processuale

I familiari di una paziente deceduta convenivano in giudizio l’ASL di Foggia, deducendo la responsabilità dei sanitari dell’Ospedale di Manfredonia per non aver tempestivamente diagnosticato una perforazione intestinale e per aver ritardato l’intervento chirurgico, nonostante la gravità del quadro clinico.

L’operazione veniva eseguita solo successivamente presso altra struttura ospedaliera, quando le condizioni della paziente risultavano ormai irreversibilmente compromesse.

Il Tribunale di Foggia accoglieva la domanda risarcitoria. La Corte d’appello di Bari rigettava l’appello principale dell’ASL e accoglieva parzialmente quello incidentale dei danneggiati, incrementando il risarcimento riconosciuto, anche con riferimento al danno catastrofale. L’Azienda sanitaria proponeva quindi ricorso per cassazione.

Le considerazioni della Suprema Corte

La Corte di cassazione rigettava integralmente il ricorso, ritenendo le censure inammissibili o infondate.

Il nesso causale

Quanto al nesso causale, la Suprema Corte ribadiva che, in ambito sanitario, non è richiesta la dimostrazione di una certezza assoluta, ma l’accertamento, secondo il criterio del “più probabile che non”, che la condotta omissiva o ritardata del sanitario abbia inciso in modo determinante sull’evoluzione dell’evento dannoso.

Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva correttamente individuato la causa del decesso nella irragionevole protrazione dei tempi necessari per procedere all’intervento chirurgico, ritardo aggravato dalla circostanza che la paziente, pur già condotta in sala operatoria, era stata dimessa e trasferita presso altra struttura.

Le doglianze dell’ASL, volte a prospettare una pluralità di cause alternative e una pretesa “causalità incerta”, venivano ritenute inammissibili poiché dirette a sollecitare una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità.

Il danno catastrofale

In relazione al danno catastrofale, la Corte confermava che tale voce di danno presuppone la lucidità del paziente e la consapevole percezione dell’imminenza della morte, elementi che possono essere desunti anche in via presuntiva dalle condizioni cliniche.

Nel caso esaminato, la motivazione della Corte d’appello veniva ritenuta congrua, avendo valorizzato la persistenza dei dolori, lo stato di vigilanza della paziente e il progressivo peggioramento del quadro clinico, circostanze idonee a fondare il riconoscimento del danno.

Conclusioni

L’ordinanza in commento, in linea con l’elaborazione giurisprudenziale frequentemente approfondita dallo Studio Cataldi, conferma che il ritardo terapeutico colposo costituisce fonte di responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria quando risulti causalmente efficiente rispetto all’evento morte.

Viene altresì ribadita la piena risarcibilità del danno catastrofale, purché adeguatamente motivata sulla base delle risultanze cliniche e della consapevole percezione del paziente, rafforzando ulteriormente il ruolo centrale della tutela della persona nel sistema della responsabilità sanitaria.

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