Si parla di diritto di recesso in merito alla facoltà concessa al consumatore o comunque a colui che stipula un contratto, di sciogliere il vincolo contrattuale restituendo quanto acquistato, oppure cancellandone l'ordine. Ovviamente il diritto di recesso può essere esercitato solo quando ci si trova di fronte ad un contratto.
Uno dei casi più eclatanti, e decisamente più discusso e controverso, riguarda il diritto di recesso esercitato in merito ad esempio, ad un contratto di appalto. In questo ambito, le applicazioni sono diverse. Infatti il contratto di appalto può essere revocato da una delle due parti, quando non sono state rispettate delle clausole, oppure quando, di comune accordo si decide di annullare quella che era la base dello scambio. Quando però si parla di recesso, si ha di fronte una scelta unilaterale, ovvero la volontà di uno solo dei soggetti firmatari del contratto di fare un passo indietro. Il recesso per quanto concerne un appalto, è molto più complesso di quello che si pensa.
Infatti è soggetto alle speciali norme che danno il potere al committente di fare un passo indietro, ma, anche questa scelta unilaterale porterà comunque a delle conseguenze giuridiche. Il committente deve rimborsare l'appaltatore di quanto speso e poi anche del mancato guadagno.
Una bella gatta da pelare. E' un diritto che viene però considerato come una vera e propria inadempienza. Per controbilanciare, il committente può chiedere il recesso ai sensi dell’articolo 1671 del codice civile e chiedere il risarcimento dei danni per gli eventuali inadempimenti dell’appaltatore. Un altro caso di “legittimo” recesso è l'aumento considerevole del costo. In quel caso, l'appaltatore conserva però il diritto ad un’equa indennità. In caso si voglia esercitare il diritto di recesso da un contratto di appalto, è quindi meglio rivolgersi al proprio legale.

