Nei giorni scorsi il Parlamento ha approvato in via definitiva la legge sull’omicidio stradale. La legge ha apportato modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice della strada. Le modifiche che maggiormente interessano i cittadini consistono nell’introduzione nel codice penale dei delitti di omicidio stradale (art. 589 bis c.p.) e di lesioni personali stradali (art. 590-bis c.p.). Il c.d. omicidio stradale punisce chi colposamente provochi la morte di una persona violando le norme che regolano la circolazione stradale. Si tratta dell’ipotesi, per così dire base. Ciononostante le pene sono elevate: da 2 a 7 anni di reclusione. Sono previste, poi, diverse aggravanti, con pene a salire fino a 15 anni di reclusione, per le ipotesi in cui venga riscontrato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l ovvero l’utilizzo di sostanze stupefacenti da parte del soggetto agente. Ulteriori aggravanti riguardano, poi, specifiche violazioni delle norme stradali, quali - a titolo di mero esempio - il superamento dei limiti di velocità e l’attraversamento di un incrocio con il semaforo rosso.
Per quanto riguarda, invece, le c.d. lesioni personali stradali, la nuova fattispecie distingue tra lesioni gravi e gravissime. Le pene vanno da un minimo di 3 mesi - per il caso di lesioni gravi causate dalla colposa violazione delle norme sulla circolazione stradale - fino ad arrivare ad al massimo di 7 anni nel caso in cui le lesioni siano gravissime e il sinistro sia causato da un soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o con un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l.
Ci troviamo di fronte ad un sensibile inasprimento del trattamento sanzionatorio, molto probabilmente dovuto all’intenzione di contrastare un fenomeno che suscita una forte riprovazione sociale, attribuendo maggiore efficacia deterrente alle citate norme. Tuttavia, un primo esame delle novità introdotte dal Parlamento, evidenzia una sproporzione delle pene previste, soprattutto in relazione all’elemento psicologico dei nuovi reati, qualificati come colposi. Peraltro, non deve essere dimenticato che fatti del genere erano già sanzionati severamente, con pene dai 3 ai 10 anni (art. 589, 3° comma c.p.).Inoltre, nei casi più eclatanti, la giurisprudenza aveva qualificato il reato come doloso, sebbene nella specie del dolo eventuale, con notevoli riflessi in termini di pena irrogabile. Sorge il dubbio, quindi, che la novella più che ad una reale esigenza di prevenzione e repressione degli illeciti, abbia lo scopo di dimostrare una sorta di attenzione rispetto a fenomeni che suscitano clamore mediatico. Le norme sembrano l’ennesima puntata di una legislazione emergenziale o, peggio, umorale, per placare dibattiti da talk show e simili. In realtà, sarebbe auspicabile una revisione complessiva del sistema sanzionatorio degli illeciti connessi alla circolazione stradale, volto ad armonizzare le diverse norme e a fornire agli interpreti del diritto, ma anche ai semplici cittadini, un quadro chiaro ed organico della relativa disciplina, anche colmando i vuoti normatici che in più di un’occasione sono emersi nella prassi.
di Dario Noschese (avvocato)


