Tale disposizione si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.
Si ricorda, pertanto che, all'interno della fattura elettronica, nella sezione relativa ai "Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura", l'esigibilità IVA deve recare la dicitura "S (Scissione dei pagamenti)" invece di "I (esigibilità immediata).

