SARNO. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 16132 del 2025, ha rigettato la richiesta di risarcimento avanzata dai familiari di una delle vittime della frana che colpì Sarno nella notte tra il 5 e il 6 maggio 1998. La persona deceduta perse la vita a mezzanotte in via Pedagnali, travolta da una delle colate di fango che devastarono l’area e causarono la morte di 137 persone.
I familiari avevano agito in giudizio contro il Comune di Sarno, l’ex sindaco e le amministrazioni statali (Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell’Interno), chiedendo il risarcimento dei danni subiti. Dopo un primo accoglimento parziale della domanda e l’estensione della condanna allo Stato in appello, la Cassazione ha accolto il ricorso delle amministrazioni centrali, ritenendo prescritto il diritto al risarcimento.
Secondo la Suprema Corte, il termine di prescrizione quinquennale decorre dalla data del fatto illecito — cioè il 5 maggio 1998 — salvo che il danneggiato non si sia costituito parte civile nel processo penale o abbia compiuto atti interruttivi.
Pertanto, non essendo state intraprese azioni del genere dai familiari, la domanda di risarcimento proposta nel 2015 è stata giudicata tardiva. Una decisione, dunque, che chiarisce come la mancata costituzione di parte civile nel processo penale, pur in presenza di condanne definitive, non sospenda né proroghi automaticamente i termini di prescrizione previsti per l’azione risarcitoria civile, anche in presenza di eventi di eccezionale gravità.
La Cassazione ha quindi cassato la sentenza della Corte d’Appello di Salerno e, decidendo nel merito, ha escluso ogni responsabilità delle amministrazioni statali.

