banner agro

Il caso Pifferi stravolge il rapporto tra processo penale e processo mediatico. Gli elementi “mediatici” influenzano le valutazioni processuali

08 Febbraio 2026 Author :  

di Raffaele Vitolo*

La disciplina del processo penale – soprattutto i valori sottesi al sistema prevalentemente (o tendenzialmente) accusatorio- rappresenta la misurazione della civiltà di un popolo. Il procedimento – nelle democrazie occidentali- diventa il freno dell’autoritarismo, insomma, il processo penale come conservazione dello stato di diritto democratico.
Il pensiero umano – anche per via di tutti gli automatismi derivanti dall’intelligenza artificiale e dalla robotica- non riesce più a filtrare l’informazione e non riesce più ad elaborare in modo critico le informazioni. Ormai al cervello arrivano dei dati già sviluppati da algoritmi. Questo -aggiunto alla povertà culturale diffusa- provoca una bomba atomica di stupidità naturale: una società piatta, capace di ripetere concetti e di non elaborare nozioni.
Oggi -con la sentenza del Caso pifferi- a mio modestissimo parere- approfondirò più avanti- il rapporto diritto di informazione e processo penale potrebbe essere superato (forse) o messo in discussione (sicuramente) da una intersecazione intima ed inter scambiale tra il processo in aula e il processo bis (processo mediatico), poiché alcuni elementi del processo giornalistico diventano elementi di riscontro processuali per la valutazione comportamentale dell’imputato, per l’analisi dell’attendibilità di una parte civile costituita, e per la formazione della prova tecnico scientifica a tal punto da diventare elementi per il ragionamento logico giuridico motivazione in sede di riconoscimento delle circostanza attenuanti.
Alla verità storica ed alla verità processuale si aggiunge- purtroppo (forse)- la “verità” sociale stravolgendo il concetto di amministrazione della giustizia in nome del popolo con la pratica sgarbata dell’amministrazione della giustizia “per conto del popolo”.
Bisogna evitare l’attrito tra libertà di cronaca e altri valori costituzionali (amministrazione della giustizia, presunzione di non colpevolezza, diritto di difesa, riservatezza, ecc.); s’intuisce, al riguardo, la necessità di trovare un (difficile) punto di equilibrio in un settore nevralgico per la democrazia. Emerge un profondo divario tra dato normativo e prassi: a fronte di un articolato complesso di regole, risulta molto frequente l’inosservanza dei divieti di pubblicazione di atti posti a tutela del segreto investigativo o della riservatezza.
La sentenza n. 26/2025 -depositata il 7 gennaio dalla Corte d’assise d’appello di Milano- supera (forse) la contrapposizione tra processo penale e processo mediatico a tal punto -come dicevo in premessa- da rendere tutto connesso ed inter scambiale. La corte evidenzia diversi aspetti che voglio condividere con voi lettori, senza analizzare nessun aspetto in valore assoluto, ma anzi, cercando di stimolare una riflessione senza poter dare risposte certe o azzardate.
La corte esprime tre concetti interessanti: - Concetto di “giustizia attesa” e “comune sentire”: le sentenze vengono emesse in nome del popolo e non dal popolo (pag. 179 sentenza); - Il processo massmediatico viola costantemente l’art. 6 della Convenzione- EDU- anche se non viene sanzionato dal giudice sovranazionale europeo in quanto fenomeno sociale e di costume, può essere- comunque- sanzionato quello Stato che non sa proteggere i suoi cittadini da una spettacolarizzazione che fa strame dei principi di civiltà giuridica; Il processo- televisivo- Pifferi -bis- ha avuto ricadute deleterie e devastanti sulla sua condotta processuale; ha esercitato interferenze sul paradigma di assunzione delle prove di carattere tecnico scientifico; ha condizionato la spontaneità di molte testimonianze, prima fra tutte quella della Parte Civile Maria ASSANDRI, trasformandola obtorto collo in inflessibile accusatrice della figlia per non essere, a sua volta, investita dalla pubblica esecrazione.”
La sentenza Pifferi stravolge -da un lato- il rapporto tra processo penale e processo mediatico, e pone- dall’atro- il giurista dinanzi a molteplici interrogativi.
Se il processo mediatico incide direttamente sulla formazione della prova è stato violato in principio di legalità del procedimento probatorio? Gli elementi di prova – influenzati direttamente o indirettamente dai media- sono genuini? e quindi utilizzabili? Si può – infine- parlare ancora di rapporto tra il processo penale ed il processo mediatico, se la Corte – in sede di valutazione- tiene conto dell’influenza del processo mediatico sulle dichiarazioni o sul comportamento processuale dell’imputato a tal punto da riconoscere un attenuante (sofferenza da processo mediatico) prevalente sulle aggravanti contestate.
Questo tipo di valutazione porta il processo mediatico nel processo penale?
Ma -oggi- il rapporto tra processo penale e processo mediatico, non si risolve, anzi si complica.

*Avvocato Penalista

banner belmonte

Punto Agro News

PuntoAgronews è un giornale online che si occupa del territorio tra l'Agro Nocerino Sarnese e la Costiera Amalfitana. 

CONTATTACI: 

redazione@puntoagronews.it

Via Nazionale, 84018 - Scafati

Tel. 3285848178

 

 

Publica Blu Trasp2